Alleg. “A” - Nuovo STATUTO I.N.T.K. - ( versione definitiva approvata in Assemblea Straordinaria 19.09.2004 ) ART. 1 - DENOMINAZIONE E’ costituita una Associazione senza scopo di lucro denominata ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA SPADA GIAPPONESE, con il nome giapponese Itaria Nihon Tōken Kyōkai, abbreviato in I.N.T.K. e da ora in poi utilizzato per indicare la Associazione stessa, ai sensi dell’art. 36 e segg. del c.c. Essa è disciplinata dal presente statuto e dalle vigenti leggi e normative in materia. Essa potrà richiedere il proprio riconoscimento giuridico. ART. 2 - SEDE E DURATA L’ I.N.T.K. fondata in Bologna nel 1990, ha sede legale in Bologna, Via Milazzo n. 4 e sede fiscale-amministrativa in Pistoia, Via Bengasi n. 7-a, presso la Segreteria Generale. Qualora non esista una sede sociale ove far coincidere le sedi legali e/o fiscali, è facoltà dell’Assemblea Ordinaria stabilire, ove lo ritenga necessario, una nuova Sede Legale e/o Fiscale, possibilmente presso la Segreteria Generale. Per tale variazione non sarà pertanto necessaria Assemblea Straordinaria, fatte salve le forme di pubblicità di Legge. La durata della I.N.T.K. è illimitata. ART. 3 - FINALITA’ L’ I.N.T.K. non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, ma si pone come oggetto principale lo studio e la conservazione delle spade e di tutti gli altri oggetti e manufatti storico-artistici inerenti l’oplogia e correlati all’antico Giappone; essa perseguirà tale fine con incontri, dibattiti, visite a musei e collezioni pubbliche e private, con consociazioni e collaborazioni, con pubblicazioni di ogni genere, con gli strumenti di ogni genere messi a disposizione dalla moderna tecnologia; in particolare pubblicherà un bollettino periodico in lingua italiana, trattante i suddetti argomenti, utilizzando allo scopo materiale proprio e/o di terzi, edito e/o non edito, nel rispetto delle convenzioni nazionali ed internazionali sui diritti di riproduzione. Tale bollettino sarà distribuito gratuitamente ai Soci. Detta attività è infatti essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati nel presente atto. Gli scopi perseguiti dalla I.N.T.K. sono tali da inquadrare l’Associazione nella seguente tipologia: “associazione culturale”. L’Associazione può svolgere anche altre attività, diverse da quelle sopra indicate, anche se di natura commerciale, pur sempre nel rispetto e nei limiti di cui all’art. 6 del D.Lgs. n.460/97 ai fini della perdita di qualifica. ART. 4 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELLA ASSOCIAZIONE Il patrimonio della I.N.T.K. è costituito dal fondo comune iniziale di dotazione derivante dai versamenti dei Soci Fondatori come indicato nell’Atto Costitutivo, dai beni mobili e/o immobili provenienti a qualsiasi titolo, dagli eventuali fondi di riserva e/o dagli avanzi netti costituiti con le eccedenze di bilancio. Le entrate della I.N.T.K. sono costituite dalle quote associative periodiche versate dai soci, dai proventi derivanti dall’esercizio delle attività previste dal presente statuto, dai proventi derivanti dai redditi prodotti dal patrimonio sociale, dal ricavato derivante da occasionali organizzazioni di raccolte pubbliche di fondi, da eventuali erogazioni, donazioni, liberalità e lasciti in beni e/o denari e/o cose, da parte di soggetti pubblici e privati, da ogni altra entrata che legalmente concorra ad incrementare l’attivo sociale. Le eventuali quote di versamento da conferire in sede di adesione alla I.N.T.K. da parte dei Soci, nonché le quota annua (1 Gennaio – 31 Dicembre ) di iscrizione o rinnovo di iscrizione alla Associazione, sono stabilite a discrezione dal Consiglio Direttivo. Non viene richiesto nessun ulteriore versamento obbligatorio a titolo di finanziamento delle attività sociali, salva fatta la possibilità di richiedere versamenti integrativi che ogni Socio potrà volontariamente effettuare o non effettuare, in aggiunta alla quota iniziale di adesione o annuale di iscrizione o reiscrizione . I versamenti di ogni tipo al fondo di dotazione iniziale sono da considerarsi finanziamenti a fondo perduto, non ripetibili, non essendo previsto alcun rimborso né in sede di scioglimento della I.N.T.K. , né in caso di recesso o morte del Socio. E’ facoltà del Consiglio Direttivo prendere in esame la possibilità, in caso di morte del Socio, di associare alla I.N.T.K. uno degli eredi , esonerando quest’ultimo, previa sua richiesta, dal versamento previsto per la adesione dei nuovi Soci al fondo comune di dotazione. Le quote associative annuali non sono trasmissibili, salvo “mortis causa”, né rivalutabili. L’Associazione può conseguire senza alcun limite utili e/o avanzi di gestione, ma non può in nessun caso procedere alla loro distribuzione, anche in modo indiretto, degli stessi nonché di fondi, riserve di capitale, a meno che la distribuzione e/o la destinazione non siano imposte per Legge. ART. 5 - SOCI Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che, presentati da almeno un Socio ed accettati dal Consiglio Direttivo, intendano impegnarsi per il conseguimento dei fini indicati dal presente Statuto volontariamente ed in totale assenza di retribuzione. I Soci che aderiscono alla I.N.T.K. sono così suddivisi: Soci fondatori; Soci ordinari; Soci onorari. Sono Soci fondatori coloro che parteciparono direttamente alla costituzione della Associazione, dando vita alla creazione del fondo comune iniziale e che sono indicati nell’atto costitutivo. Diritti e doveri analoghi a quelli dei Soci Ordinari. Sono Soci ordinari della I.N.T.K.tutti coloro che ne condividono gli scopi e le finalità e la cui domanda di ammissione è stata accettata dal Consiglio Direttivo. Qualora la domanda non venisse accettata nessuna comunicazione scritta è dovuta al candidato richiedente, ma sarà pubblicamente comunicata nell’Assemblea Generale successiva. I Soci ordinari, dal momento in cui entrano a far parte della Associazione, versano un contributo al Segretario Generale, nella misura e con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo. La quota associativa versata in sede di adesione alla I.N.T.K. non può essere trasferita e non è rivalutabile. Ogni socio può frequentare la sede sociale, ove esista, e tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività della I.N.T.K., partecipando alle iniziative e manifestazioni da questa promosse, nonché fruendo dei servizi eventualmente forniti dalla stessa. Per i Soci nessuna forma di retribuzione è dovuta per eventuali attività svolte all’interno della I.N.T.K. e/o all’esterno di essa, salvo il riconoscimento eventuale di somme a titolo di rimborso spese sostenute per l’espletamento di attività specifiche su espresso incarico del Consiglio Direttivo, effettivamente rimaste a carico e documentate. Fatti salvi i suddetti diritti e doveri, tutti i Soci Fondatori ancora associati alla I.N.T.K. e tutti i Soci Ordinari maggiorenni, hanno diritto di voto in tutte le Assemblee Ordinarie e Straordinarie. L’adesione a Socio Ordinario viene per tutti considerata a tempo indeterminato, rimanendo la possibilità di recesso dalla I.N.T.K. in qualunque momento. Sono Soci Onorari quelle persone fisiche e/o giuridiche che, a giudizio del Consiglio Direttivo, potranno apportare alla I.N.T.K. contributi di qualsiasi natura utili agli scopi sociali. Detta qualifica viene conferita dal Consiglio Direttivo per la durata di un anno (1 Gennaio – 31 Dicembre ) e sempre annualmente viene tacitamente rinnovata, salvo provvedimento esclusivo da parte del Consiglio Direttivo. Il Socio Onorario ha il diritto di partecipare a tutte le Assemblee Ordinarie e Straordinarie, con diritto di intervento, ma senza diritto di voto, né diretto, né come portatore di delega di Socio Ordinario o Fondatore. ART. 6 - ACQUISTO DELLA QUALIFICA DI SOCIO ORDINARIO Ai fini della ammissione l’aspirante socio deve presentare al Consiglio Direttivo espressa domanda, controfirmata da un Socio Ordinario o da un Socio Fondatore, nella quale deve indicare, unitamente ai propri dati anagrafici, la propria volontà di accettare senza eccezioni di sorta gli scopi perseguiti dalla I.N.T.K., nonché approvare e rispettare interamente le clausole previste dalla Statuto e dalla Legge. Il Consiglio Direttivo a sua volta, ha il compito di provvedere alla eventuale ammissione a Socio entro 60 gg. dal ricevimento della domanda. Qualora il Consiglio non si esprima per il tramite di un provvedimento di accoglimento oppure non rigetti la domanda di ammissione, comunicando il provvedimento di mancata accettazione a socio per le vie brevi e senza obbligo di motivazione alcuna, questa deve intendersi accolta a partire dal 61° giorno. La qualifica di Socio Ordinario si acquista quindi previa iscrizione alla Segreteria Generale, a seguito del provvedimento di accoglimento, oltre successivo versamento della quota associativa. ART. 7 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO La qualifica di Socio si perde per Dimissioni, per Esclusione, per Morosità. Per dimissioni: il Socio può in qualunque momento recedere dal rapporto associativo a partire dall’inizio del mese successivo a quello in cui il Consiglio Direttivo, ovvero il Segretario Generale riceve la notifica scritta della volontà di recesso. L’unico caso previsto di recesso immediato , è possibile solo per giusta causa. Per esclusione: con delibera del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme e/o agli obblighi statutari, per aver tenuto comportamenti di grave indegnità, con effetto dal 30° giorno successivo alla notifica motivata di esclusione. I Soci esclusi, ove lo ritengano opportuno, possono presentare ricorso contro il provvedimento, a mezzo di richiesta motivata al Consiglio Direttivo inoltrata per lettera raccomandata. Il Consiglio, valutate le motivazioni, esprimerà il proprio parere sul merito dell’esclusione e comunicherà l’esito al Socio. Tale seconda istanza è inappellabile. Per morosità: con provvedimento a discrezione della Segreteria Generale per ritardato pagamento della quota annuale per un periodo di oltre mesi 6 (sei). Detti ex-soci, a discrezione del Consiglio Direttivo e dopo espressa domanda, potranno essere nuovamente riammessi, tramite versamento di una eventuale nuova quota associativa e del recupero della quota arretrata dell’anno solare in corso. ART. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI Premesso che tutte le cariche associative sono a titolo gratuito e che la elezione degli organi della I.N.T.K. non può essere vincolata, ma si avvale di criteri di massima libertà di partecipazione sia ai fini dell’elettorato attivo che passivo, tutto ciò premesso: l’ Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della I.N.T.K. ed è esclusivamente composta dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari, purchè maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote. Possono partecipare con diritto di intervento i Soci Onorari ed i Soci Ordinari minorenni, ma senza diritto di voto, né diretto, né come portatori di delega di Socio Ordinario o Fondatore assente. Detti Soci sono convocati almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Ogni Socio Fondatore o Ordinario ha diritto di un voto in Assemblea, secondo quanto disposto dall’art.2532 c.c. secondo comma. Detti Soci possono farsi rappresentare, tramite delega scritta, da un altro Socio Fondatore o Ordinario con diritto di voto. Ogni Socio non potrà essere portatore di più di una delega. L’Assemblea viene convocata nei casi previsti, ovvero quando il Presidente della I.N.T.K. lo ritenga opportuno od anche in presenza di una richiesta scritta di oltre un terzo dei Soci Ordinari e Fondatori aventi diritto al voto. L’Assemblea si riunisce nella Sede Sociale, ove esista, ovvero nel diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione. La convocazione viene effettuata dal Consiglio Direttivo, ovvero dal Presidente tramite la Segreteria Generale, non meno di 20gg. prima di quello fissato per l’adunanza, mediante lettera non raccomandata, contenente tutti i dati relativi al giorno, l’ora, l’indicazione del luogo, l’ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione. Detto avviso di Assemblea, ove possibile, sarà inserito anche nel bollettino periodico della I.N.T.K. per ulteriore pubblicità. A discrezione del Consiglio Direttivo, la convocazione della Assemblea potrà essere effettuata anche con modalità diverse da quelle anzidette. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in caso di impossibilità dal Vice Presidente, ovvero dal Consigliere più anziano, ovvero dal Segreterio Generale. Delle riunioni di Assemblea si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario. Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati, con le stesse modalità previste per l’avviso di convocazione dell’Assemblea. Le delibere assembleari, sia in sede ordinaria che straordinaria, prese in conformità al presente statuto, obbligano tutti i Soci (compresi i Soci onorari) anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto. L’Assemblea Ordinaria si costituisce validamente quando intervengono, in prima convocazione, almeno la metà degli associati aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, purchè maggiore di tre. Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei Soci presenti, deleghe comprese. L’Assemblea Ordinaria: Approva il bilancio e/o il rendiconto consuntivo. Provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo, conferendo le cariche di Presidente, Vice-Presidente e Segretario Generale. Provvede alla elezione dei membri del Collegio dei Revisori Dei Conti, conferendo le cariche di Presidente, Vice-Presidente e Consigliere. Approva e modifica tutti i regolamenti interni della Associazione. Delinea gli indirizzi ed i programmi generali delle attività sociali. Delibera la eventuale variazione della Sede Legale e/o Fiscale dandone mandato esecutivo al Segretario Generale. Delibera su tutti gli argomenti ad essa sottoposti all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o da uno dei suoi membri, e su tutto quanto altro ad essa demandato per Legge o per Statuto. ART. 9 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA L’Assemblea Straordinaria si costituisce validamente quando intervengono in prima convocazione la totalità dei Soci Fondatori ed Ordinari maggiorenni e, in seconda convocazione, quando intervengono i due terzi dei Soci. Essa delibera con la maggioranza assoluta dei Soci presenti, deleghe comprese. L’Assemblea Straordinaria: Delibera sulle modifiche delle norme statutarie, ma non necessariamente sulla variazione della Sede Legale e/o Fiscale che è demandata alla Assemblea Ordinaria. Delibera sullo scioglimento della Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio, secondo le disposizioni statutarie e di Legge. Delibera su ogni altro argomento, di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo. ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da tre a cinque membri. I membri del Consiglio Direttivo eletti dalla Assemblea durano in carica per quattro esercizi sociali e sono sempre rieleggibili. Nell’ipotesi di dimissioni, esclusione o decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile provvede alla sua sostituzione con il più votato fra i non eletti della stessa lista. Qualora ciò non sia possibile può cooptare uno dei Soci, il quale assume la qualità di Consigliere e rimane in carica sino ad una successiva Assemblea, la quale dovrà avere, fra gli argomenti all’ordine del giorno, anche la sostituzione del Consigliere mancante. Chi ricopre il posto del Consigliere cessato rimane in carica fino a tale Assemblea. Il Consiglio Direttivo decade integralmente solo quando viene meno la maggioranza dei Consiglieri, ma rimane comunque operativo sino alla prima Assemblea , la quale dovrà provvedere alla sua totale rielezione. Le funzioni del Consiglio Direttivo sono le seguenti: Gestione di tutte le attività sociali di ordinaria e straordinaria amministrazione, con ampia facoltà di delegare tali poteri ai suoi singoli membri, senza limitazione alcuna. Ammette o respinge le domande di associazione dei nuovi Soci ordinari, nonché revisiona l’elenco Soci tenuto dal Segretario Generale al fine di accertare l’esistenza dei requisiti di ammissione a socio. Nomina e dimette i Soci Onorari. Determina le eventuali quote sociali di ammissione alla I.N.T.K. e le quote annuali. Redige un rendiconto o bilancio annuale, da sottoporre ai Soci nella prima Assemblea utile. Delibera su ogni altra questione riguardante la vita della I.N.T.K. Assume tutte le iniziative necessarie per attuare le direttive Assembleari. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o del Vice-Presidente o del Segretario Generale, qualora questi lo ritengano necessario. La convocazione, salvo diverso avviso di tutti i componenti del Consiglio stesso, avverrà con lettera avviso non raccomandata, contenente tutti i dati relativi al giorno, l’ora, il luogo, gli argomenti all’ordine del giorno, inviata non meno di otto (8) gg. prima della data fissata per la riunione. Il Consiglio sarà comunque regolarmente convocato ed insediato, anche in mancanza di tali formalità, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica. Il Consiglio Direttivo, regolarmente convocato a norma di Statuto, è validamente costituito e deliberante quando sia presente almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente della I.N.T.K., ovvero dal Vice-Presidente, ovvero dal Segretario Generale, in caso di assenza o indisponibilità. Le delibere del Consiglio Direttivo vengono prese con il voto favorevole dei presenti; in caso di parità decide il voto del Consigliere che presiede la seduta, se trattasi di ordinaria amministrazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione, occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica ed in tale atti non è previsto un voto per delega di altro Consigliere assente. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto il relativo verbale su apposito libro, sottoscritto da colui che presiede la riunione e dal segretario. L’Assemblea dei Soci aventi diritto elegge il Consiglio Direttivo, come previsto dall’art. 10 del presente Statuto. ART. 11 - IL PRESIDENTE Salvo quanto già risultante dai precedenti articoli, al Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di suo impedimento, al Vice-Presidente, è attribuita a tutti gli effetti la rappresentanza legale della I.N.T.K. di fronte a terzi ed in giudizio. Al Presidente sono riservati tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo per questi ultimi delibera contraria del Consiglio Direttivo. Al Presidente spetta la funzione di convocazione e di presidenza delle Assemblee e del Consiglio Direttivo. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano la I.N.T.K. sia nei confronti dei Soci che di terzi. Tale ampia rappresentanza spetta anche ai Consiglieri Delegati eventualmente nominati, negli eventuali limiti dei poteri loro conferiti. Il Presidente ha inoltre il diritto-dovere di sorvegliare e controllare la totalità della gestione societaria, della quale è responsabile. ART. 12 - IL VICE PRESIDENTE Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in sua assenza, impedimento o vacanza e lo coadiuva nello svolgimento delle sue funzioni. La prova a terzi dell’impedimento del Presidente è data proprio dallo svolgimento delle funzioni effettuate dal Vice Presidente che ne fa le veci, ma che ne risponderà in proprio in caso di abuso di potere. ART. 13 - IL SEGRETARIO GENERALE Il Segretario Generale è il materiale gestore e coordinatore di ogni attività sociale, delle delibere assembleari, delle delibere consiliari. Se nominato Consigliere Delegato, in sede Assembleare o in sede Consiliare, nei limiti dei suoi poteri, sostituisce il Presidente e/o il Vice Presidente nelle loro funzioni. Al Segretario Generale è affidata la redazione e la conservazione dei registri degli atti assembleari e consiliari, nonché del libro Soci. Al Segretario Generale è affidata la gestione legale, amministrativa e finanziaria della I.N.T.K. senza limitazione alcuna, sia per atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione. Accetta e quietanza per conto della Associazione ogni contributo o elargizione dei Soci e di terzi. Al Segretario Generale spetta l’apertura e l’esercizio di conti correnti creditori sia bancari che postali e può concedere deleghe a terzi. Tiene e cura la tesoreria della Associazione. E’ altresì responsabile della struttura tecnico-amministrativa e dei beni patrimoniali, nonché dei beni mobili ed immobili della I.N.T.K. qualora espressamente affidati alla sua custodia. Predispone il bilancio consuntivo da sottoporre all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti ed all’esame assembleare, previa sottoscrizione per assenso da parte del Presidente di tutti i documenti e registri contabili. Per quanto non espressamente stabilito si applica la normativa del Codice Civile. ART. 14 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Il Collegio è composto da tre membri eletti dall’Assemblea Ordinaria che durano in carica per quattro esercizi sociali e che sono sempre rieleggibili. Nell’ipotesi di dimissioni, esclusione o decesso di un revisore, il Collegio dei Revisori dei Conti nella prima riunione utile provvede alla sua sostituzione con il più votato fra i non eletti della stessa lista. Qualora ciò non sia possibile il Collegio decade integralmente solo quando viene meno la maggioranza dei Consiglieri, ma rimane comunque operativo fino alla prima Assemblea, la quale dovrà provvedere alla sua totale rielezione. Le funzioni del Collegio sono le seguenti: Esamina il bilancio consuntivo, predisposto dal Segretario Generale, e lo sottopone vistato dal proprio Presidente all’approvazione assembleare. Compie le verifiche necessarie ad accertare il regolare andamento della gestione finanziario-amministrativa dell’Associazione, riferendo se del caso all’Assemblea. Esercita vigilanza sulla regolare tenuta delle eventuali scritture contabili volute dalla legge o dal presente Statuto. ART. 15 - SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE L’ I.N.T.K. sarà sciolta nel caso il numero dei Soci Fondatori e/o Ordinari, sia inferiore a tre (3). In tale caso devolverà il patrimonio ad altra associazione o ente con analoga finalità, designata dalla maggioranza dei Soci rimasti. ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme di Legge sulle Associazioni non riconosciute e riconosciute, le disposizioni del Codice Civile e del D.Lgs. 4.12.1997 n. 460 e succ. modd. e integrazioni.